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Il diritto di abitazione alla figlia cancella i benefici della madre

Né è rilevante che la cessione del "godimento" dell'immobile sia dovuto quale controprestazione rispetto ai doveri di cura e assistenza della prima nei confronti della seconda.

La cessione del diritto reale di godimento, sub specie diritto di abitazione ex articolo 1022 del codice civile, era stata - nel caso in commento - decisa da una madre in favore della figlia, quale controprestazione rispetto ai doveri di cura e assistenza richiesti dalla prima alla seconda, nell'ambito di un contratto sinallagmatico e innominato del tipo do ut facias.

La Ctp di Fiorenze, con la sentenza n. 1192 depositata il 9 settembre 2016, si è pronunciata nel senso della decadenza dal beneficio "prima casa" nell'ipotesi di cessione del diritto di abitazione sull'immobile oggetto di acquisto beneficiato, accogliendo l'interpretazione più rispettosa del tenore letterale della normativa di riferimento.
In tale ipotesi, ad avviso dei giudici "fiorentini", si verifica la perdita del beneficio fiscale, a nulla rilevando la causa in concreto dell'attribuzione.

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